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DEFINIZIONI
L'art 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 definisce tecnicamente i concetti più importanti ed usati, per le Imprese o per chiunque produca o gestisca rifiuti; di seguito se ne citano alcuni:
- Rifiuto: con questo termine si vuole intendere qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie specificamente riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- produttore:
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- detentore:
il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- gestione:
la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- raccolta:
l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- smaltimento:
ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da! circuito economico e/o di raccolta;
- recupero:
le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti;
- luogo di produzione dei rifiuti:
uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- stoccaggio:
le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività dì recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali;
- deposito temporaneo:
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nei luogo in cui gli stessi sono prodotti, a particolari condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del Produttore;
- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 mc . In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalla quantità.
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nei rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura. |
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